Testimoni di Geova e il caso CEDU/Italia. La libertà religiosa in un limbo

«L’intero sistema delle relazioni tra Stato e confessioni religiose dovrà essere ripensato sulla base di criteri trasparenti e verificabili»

 

L’11 giugno 2026 la Corte Europea dei diritti dell’uomo (CEDU) si è pronunciata sul ricorso promosso dalla Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova contro l’Italia per discriminazione derivante dalla mancata conclusione dell’intesa ai sensi dell’art. 8, terzo comma della Costituzione. Secondo la Corte tale comportamento integra un trattamento differenziato non motivato se confrontato con quello di altre realtà confessionali che hanno raggiunto questo risultato. La mancata conclusione del procedimento di adozione dell’intesa avrebbe inoltre posto un ostacolo ingiustificato all’accesso alla ripartizione dei fondi Otto per mille, beneficio che contribuisce all’effettivo esercizio della libertà religiosa.

 

La storia della bilateralità pattizia italiana tra Stato e confessioni religiose diverse dalla cattolica è sempre stata caratterizzata dall’incertezza delle procedure e dall’ampia discrezionalità esercitata dal Governo. Nel 2016 la Corte costituzionale ha espresso un principio interpretativo, fortemente discusso, secondo cui in questa materia il Governo godrebbe di piena discrezionalità politica, esercitando un potere ampio, che può giungere fino a rifiutare l’instaurazione di una trattativa. Dal 1984 ad oggi, diverse confessioni religiose hanno concluso positivamente l’iter che porta all’adozione di una legge di approvazione dell’intesa. Nonostante ciò, confessioni religiose rilevanti, come l’islam, sono ancora lontane dalla possibilità di instaurare una trattativa con il Governo.

 

Il caso dei Testimoni di Geova pone tuttavia una questione del tutto particolare. Tra il 2000 e il 2014 i Testimoni di Geova e il Governo italiano hanno sottoscritto tre diversi testi di intesa, ma in nessun caso l’iter parlamentare successivo alla fase della conclusione delle trattative si è concluso, lasciando la situazione in sospeso. Con il termine della legislatura, il sistema prevede che un’intesa non approvata con legge torni alla fase iniziale, riaprendo così le trattative, in un circuito che rischia di non vedere mai la fine. La sentenza della CEDU intende sanzionare proprio questo vuoto procedurale, affermando che il protrarsi o l’ingiustificata omissione dello Stato nella conclusione di un accordo per una confessione regolarmente riconosciuta (i Testimoni di Geova hanno ottenuto la personalità giuridica come ente morale già nel 1986) è un comportamento di per sé arbitrario e discriminatorio, anche in considerazione dei benefici che il sistema italiano ricollega all’istituto dell’intesa, primo tra tutti l’accesso alla ripartizione dei fondi Otto per mille. In questo senso, la sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, pur espressa nei confronti di una confessione religiosa che ha vissuto un’evidente anomalia di trattamento da parte dello Stato, vuole esprimere un principio che supera la sola situazione individuale.

 

L’intero sistema delle relazioni tra Stato e confessioni religiose dovrà perciò essere ripensato sulla base di criteri trasparenti e verificabili, superando una concezione che vede in capo allo Stato un potere che facilmente sfuma dalla discrezionalità all’arbitrarietà e che non prevede la possibilità di difesa contro comportamenti non definiti secondo alcuna procedura e che rischiano, come nel caso di specie, di lasciare l’esercizio del diritto di libertà religiosa in un limbo. Il dato è particolarmente rimarcato proprio in funzione del sistema Otto per mille. Se per il diritto italiano la conclusione di un accordo con una confessione religiosa costituisce presupposto necessario per accedere al sistema di finanziamento pubblico destinato, nella scelta di ogni confessione, anche alle attività religiose, l’esclusione dal meccanismo dell’intesa incide sull’esercizio effettivo dello stesso diritto di libertà religiosa.

 

Allo stesso tempo, la CEDU ha rilevato come lo Stato, nel suo rapporto con le credenze delle diverse confessioni religiose, deve mantenere un atteggiamento neutrale e imparziale Si tratta forse di uno degli aspetti più noti nel dibattito pubblico sui Testimoni di Geova e che riguarda il tema delle trasfusioni di sangue. Pur rilevando l’essenzialità del tema per il bilanciamento tra i diversi diritti fondamentali in gioco, primo tra tutti quello sulla salute, la Corte intende affermare che le convinzioni religiose, anche quando portatrici di un alto grado di complessità nella gestione, non consentono di giustificare un trattamento differenziato, non consentono cioè che lo Stato, con una non decisione (l’incertezza della fine della procedura, causata dalla mancata espressione da parte del parlamento), metta in atto un comportamento arbitrario o un trattamento differenziato.

 

La sentenza della Corte europea implicherà un ripensamento nel sistema di funzionamento della bilateralità pattizia. Essa non intende mettere in questione l’istituto dell’intesa, né porre un obbligo di sua stipulazione. Ciò che viene invece richiesto nel rispetto della democraticità dei principi che governano lo Stato, è che comportamenti iniqui o discriminatori vengano esclusi e che l’accesso a benefici previsti dalla legge non venga precluso arbitrariamente. Il procedimento per la stipulazione di un’intesa dovrà prevedere una maggiore trasparenza e criteri verificabili e ciò anche con riguardo al passaggio parlamentare. Un tema politico dovrà pertanto confrontarsi con il limite posto dal principio di non discriminazione, elemento che necessariamente determinerà il confronto con aspetti non esclusivamente formali, la cui resa molto dipenderà dalla risposta che l’Italia intenderà dare ai principi espressi da una sentenza destinata ad innovare le modalità con cui storicamente ha deciso di impostare i rapporti con le confessioni religiose diverse dalla cattolica.

 

Leggi anche.

 

«Discriminati i Testimoni di Geova sull’Otto per mille»

 

Da Nev-Notizie Evangeliche

 

 

Immagine tratta da https://www.echr.coe.int/w/judgment-concerning-italy-25