Quirinale: no al “premio” per i rimpatri

Lorenzo Trucco, avvocato Asgi: «Inaccettabile proposta del Governo che mina l’indipendenza dell’avvocatura e lede il diritto di difesa delle persone straniere»

 

«Il faro del Quirinale punta sul decreto Sicurezza e il Governo spedisce al Colle il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Il colloquio dura poco più di un’ora ma l’esito è chiaro: la norma più controversa del provvedimento, il premio da 615 euro per gli avvocati che convincono i migranti assistiti a rimpatriare, dovrà essere riscritta. Le possibilità per salvare l’impianto della misura sono limitate». Così Avvenire racconta stamane 21 aprile la situazione di impasse che sta creando nuovi grattacapi al Governo. I tempi sono molto stretti: se non convertito in legge il decreto sicurezza decadrà sabato 25 aprile.

 

«Il “rimpatrio volontario assistito”  – spiega Il Post – è uno strumento già previsto dalle politiche migratorie italiane, che permette ai cittadini stranieri di tornare nel proprio paese volontariamente, ricevendo assistenza economica e organizzativa dallo Stato italiano. L’incentivo a farvi ricorso è però ritenuto dagli esperti di diritto in contrasto con i principi di indipendenza e autonomia degli avvocati, fissati dalla legge italiana e tutelati dalle norme europee sul giusto processo: servirebbe nei fatti a indurre gli avvocati a fare in modo che i rimpatri vadano a buon fine per sostenere le politiche del governo di Meloni contrarie all’immigrazione, e dunque non davvero a genuina tutela dei loro assistiti».

 

Avvocati che fanno sentire la loro voce. A partire da quelli di Asgi, l’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione, che denuncia «il gravissimo attacco alla funzione dell’avvocatura e al diritto di difesa delle persone straniere contenuto nell’emendamento approvato nei giorni scorsi dalla maggioranza di Governo al Senato in sede di approvazione del DDL n. 1818».

 

L’emendamento n. 30.0.3000, infatti, ha introdotto l’art. 30-bis del DDL, modificando l’art. 14-ter d.lgs. 286/98 prevedendo sia la collaborazione del Consiglio Nazionale Forense (organismo nazionale di rappresentanza dell’avvocatura) nel procedimento di rimpatrio assistito della persona straniera, sia l’attribuzione di un compenso di € 615,00 all’avvocato/a che contribuisca effettivamente al rimpatrio della persona straniera (“ad esito della partenza dello straniero”).

 

«Proposta, sotto entrambi i profili, inaccettabilmente lesiva dell’autonomia e dell’indipendenza dell’avvocatura – commenta Lorenzo Trucco, avvocato e presidente di Asgi-. Il collegamento di un compenso non alla attività svolta dal professionista ma al risultato (unidirezionale) raggiunto, è principio certamente lesivo dell’art. 3 legge professionale e, in ogni caso, contrario a basilari regole inerenti la prestazione d’opera intellettuale, la cui remunerazione è collegata all’attività effettivamente svolta e non al risultato conseguito.

Incentivare il raggiungimento di un determinato risultato (presumibilmente in linea con i desiderata della P.A. in questa fase storica, ma non necessariamente con quelli della parte privata) in tale ambito specifico, inoltre, è particolarmente rischioso ove si consideri che le procedure di rimpatrio volontario assistito, anche qualora svolte con l’ausilio di organismi internazionali, si sono rivelate troppo spesso fallaci e non in grado di operare quella preventiva e necessaria valutazione complessiva della situazione personale e sociale del cittadino straniero volta ad escludere che, dal rimpatrio, possano derivare conseguenze pregiudizievoli sulla vita e la dignità della persona. 

Tanto è vero che è proprio il requisito della “volontarietà” del consenso della parte nei rimpatri che, già in passato, è stato oggetto di forti dubbi da parte di organismi internazionali di tutela dei diritti umani quale, ad esempio, l’Ufficio dell’Alto commissario delle Nazioni unite per i diritti umani (OHCHR)».

 

«La gravità di una tale proposta, in ogni caso – conclude la dichiarazione di Trucco – è di palmare evidenza ove si consideri che nell’alveo della categoria delle persone straniere non (più) regolari sul territorio nazionale rientrano non solo persone che, in virtù del proprio status giuridico, sono particolarmente “precarie” e vulnerabili, ma addirittura potenziali vittime di tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale, lavorativo o altro ancora, oltre che coloro che hanno fatto una prima richiesta di protezione internazionale con esito negativo da parte delle competenti Commissioni territoriali (ovvero di organismi incardinati nel Ministero dell’Interno e presieduti da personale del ruolo prefettizio). 

Anche in altre ipotesi, specialmente in vista dell’entrata in vigore del nuovo Patto Ue per l’Immigrazione e l’Asilo e delle norme in materia di minori, il rischio di un mancato o non corretto assessment del rischio di rientro nel Paese di origine della parte può solo essere amplificato dal riconoscimento all’avvocato/a di un compenso fisso da riconoscere solo “ad esito della partenza dello straniero”.

Infine, altrettanto grave è che, in tale procedimento, venga direttamente coinvolto il Consiglio Nazionale Forense, che si renderebbe indirettamente partecipe della determinazione di condotte dei professionisti in potenziale, ma spesso palese, conflitto di interessi con i propri assistiti».

 

Foto di Pietro Romeo

 

 

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