Verità per le persone scomparse nel Mediterraneo

In tribunale il 7 ottobre la vicenda dell’imbarcazione affondata con 70 persone a bordo nell’agosto 2025

 

Il 26 agosto 2025 un’imbarcazione con oltre 70 persone a bordo è partita da Zuwara, in Libia, senza mai approdare in Italia.   A un anno di distanza, le famiglie non smettono  di cercare i propri cari e di attivarsi per ottenere informazioni sulla loro sorte . 

 

Nel tentativo di ottenere risposte, tra febbraio e maggio 2026 sono state presentate alle autorità italiane due istanze di accesso agli atti a fini difensivi relative alle operazioni poste in essere successivamente alla segnalazione di soccorso. Entrambe sono state respinte sulla base dell’equiparazione tra operazioni di ricerca e soccorso in mare e operazioni militari e di presunti rischi per la sicurezza nazionale e la tutela delle relazioni internazionali. Il secondo diniego è stato impugnato dalle famiglie, con il supporto di Asgi, Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione, davanti al Tribunale Amministrativo di Roma.

 

Il ricorso – si legge sul sito di Asgi – pone all’attenzione dei Giudici una questione di particolare rilievo: il riconoscimento del diritto alla verità delle famiglie delle persone disperse, inteso come diritto a conoscere la sorte dei propri congiunti e le circostanze della loro scomparsa e come principio giuridico autonomo. Il prossimo 7 ottobre il Tribunale sarà chiamato a esaminare il caso.

 

Il diritto alla verità è ampiamente sancito dal diritto internazionale umanitario, in particolare dall’Articolo 32 del Primo Protocollo Aggiuntivo del 1949 alle Convenzioni di Ginevra, che riconosce il diritto delle famiglie di conoscere la sorte dei congiunti dispersi. La Corte Interamericana dei Diritti Umani ha ampliato significativamente questo diritto attraverso la propria giurisprudenza sulle sparizioni forzate in America Latina (caso Barrios Altos c. Perù, 2001), fondandolo successivamente sugli Articoli 1, 8, 13 e 25 della Convenzione Americana sui Diritti Umani e affermandone la natura sia collettiva che autonoma, in particolare per quanto riguarda l’obbligo degli Stati di condurre indagini (caso González e altri c. Messico, 2009).

 

Analogamente, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha riconosciuto questo diritto in casi relativi alle extraordinary renditions (consegne straordinarie), stabilendo che la verità sulle gravi violazioni dei diritti umani non appartiene solo alle vittime e alle loro famiglie, ma anche alle altre persone colpite e alla collettività nel suo complesso (casi Abu Zubaydah c. Lituania e Al Nashiri c. Romania, entrambi del 2018). In Italia, il diritto alla verità è stato formalmente riconosciuto nell’ambito di diversi procedimenti per il risarcimento del danno, tra cui quello relativo al disastro aereo di Ustica, quale diritto dei familiari di conoscere la verità e di veder condotte indagini efficaci.

 

Le famiglie chiedono di sapere cosa è accaduto ai propri cari. Chiedono verità e responsabilità.

 

Al contrario, lo Stato italiano si è rifiutato persino di dichiarare se sia in possesso di informazioni rilevanti su questa imbarcazione. L’argomentazione secondo cui le operazioni di ricerca e soccorso ricadrebbero sotto la sfera del diritto militare rivela di per sé la progressiva militarizzazione delle frontiere esterne dell’Europa e la percezione delle persone nere e delle persone di colore come minacce, anziché il riconoscimento del loro diritto di cercare la salvezza. Le famiglie continuano a esigere di sapere cosa sia accaduto ai propri cari. Il protrarsi della causa legale per così tanti mesi costringe le famiglie in un limbo, sospese tra la speranza di ricevere un giorno notizie e il dover fare i conti con il fatto che i loro cari risultano ancora scomparsi.