Le donne e la Costituzione
2 giugno 1946: il suffragio universale ha imposto una trasformazione effettiva di ogni spazio, pubblico e privato. Un progetto di emancipazione ancora attuale
Il risultato dei lavori dell’Assemblea costituente rappresenta indubbiamente uno dei (pochi) esempi nella storia – e probabilmente quello meglio riuscito – in cui il diritto si è mostrato tanto lungimirante rispetto alla realtà sociale. La realizzazione del progetto costituzionale è stata resa possibile dai partiti politici, legittimati dalla Resistenza, che furono gli indiscussi protagonisti della costruzione della democrazia sociale. Essi definirono, nel momento costituente, un progetto di società solidale che si poneva in rottura con il paradigma individualistico che aveva dominato sia lo Stato liberale sia quello fascista. La Costituzione, però, non si limita ad accompagnare il passaggio da un regime autoritario a un ordinamento democratico, ha anche l’obiettivo di trasformare una società profondamente segnata da gerarchie e disuguaglianze: di classe, di condizione sociale, di provenienza territoriale e, soprattutto, di genere.
Per comprendere davvero il significato di molte sue disposizioni occorre ricordare quale fosse la condizione giuridica e sociale delle donne nell’Italia prefascista e fascista: erano escluse da numerose professioni e cariche pubbliche, erano soggette a forti limitazioni nell’accesso all’istruzione superiore e alle funzioni direttive, subivano discriminazioni salariali strutturali e, all’interno della famiglia, erano inserite in un sistema fondato sulla supremazia giuridica del marito.
Non si trattava di discriminazioni occasionali o di semplici pregiudizi sociali, era l’ordinamento stesso a costruire e mantenere una posizione di subordinazione femminile. È per questo che oggi appare particolarmente utile leggere la Costituzione attraverso quella che possiamo definire una prospettiva di antisubordinazione di genere. Tale impostazione abbraccia l’idea, che trova piena espressione nel testo costituzionale, per cui l’uguaglianza consiste, soprattutto, nel rimuovere le strutture sociali e giuridiche che producono sistematicamente l’inferiorizzazione di determinati gruppi. La valorizzazione delle pari opportunità tra i sessi è un punto di partenza, ma il più ampio obiettivo è rappresentato dal cambiamento dei complessivi rapporti sottostanti e dalla volontà di critica e messa in discussione del sistema che produce le diseguaglianze.
In questa prospettiva, il vero cuore della Costituzione è soprattutto il secondo comma dell’art. 3, laddove la Repubblica si assume il compito di rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano di fatto la libertà e l’uguaglianza di cittadini e cittadine, cogliendo l’importanza di intervenire attivamente sulle condizioni che rendono quell’uguaglianza puramente teorica. Secondo la prospettiva di antisubordinazione, elaborata soprattutto nella riflessione femminista e antidiscriminatoria, il cuore dell’eguaglianza non consiste soltanto nell’evitare trattamenti differenziati, ma nel contrastare le strutture sociali che producono e riproducono la subordinazione di determinati gruppi. Letta attraverso questa lente, la Costituzione italiana appare straordinariamente moderna, individuando nell’eguaglianza un obiettivo di trasformazione della società: è un progetto di emancipazione democratica che riguarda tutti i gruppi storicamente subordinati e che trova nella condizione femminile uno dei suoi campi di applicazione più evidenti. Un progetto al quale le donne non parteciparono come semplici beneficiarie ma come protagoniste: le ventuno elette all’Assemblea costituente rappresentavano percorsi diversi ma accomunati dall’antifascismo e dall’impegno civile, portarono nell’Assemblea non soltanto le istanze delle donne, ma una concezione della democrazia più ampia e inclusiva.
Quest’anno ricorrono gli 80 anni dal primo voto delle donne in Italia. Malgrado i toni paternalistici della stampa di quegli anni, l’accesso al voto non va inteso come premio dei sacrifici della guerra, in chiave di corrispettivo: la conquista del voto, al contrario, riconosceva la presenza di un soggetto politico nuovo e registrava i profondi cambiamenti che, nonostante le resistenze attivamente dispiegate dai regimi liberale e fascista, erano già in atto nella costruzione dei rapporti di genere. Perciò il suffragio universale, facendo cessare il monopolio maschile dello spazio politico, ha imposto una trasformazione effettiva di ogni spazio, sia privato (la famiglia, il lavoro di cura) sia pubblico (il lavoro produttivo, il potere politico ed economico). Questo tipo di trasformazione emerge con forza nella lettera della Costituzione, alla cui stesura hanno contribuito enormemente la cultura e la visione apportate dalle Costituenti.
Possiamo fare alcuni esempi. L’art. 37 afferma il principio della parità salariale e riconosce alle lavoratrici gli stessi diritti dei lavoratori: il principio della parità salariale è in realtà passato senza obiezioni, il dissenso si è invece aperto a proposito della funzione del lavoro femminile, ossia se si trattasse di uno strumento di liberazione o di un’attività complementare a una “originaria missione familiare”. Anche in questo caso, limitarsi a trattare tutte e tutti nello stesso modo avrebbe significato ignorare alcuni fattori come la maternità o la distribuzione storicamente diseguale delle responsabilità familiari, così limitandosi a proclamare una parità astratta. Pertanto, il binomio parità-protezione di cui all’art. 37 deve essere letto come uno strumento volto a neutralizzare condizioni materiali che rischierebbero di produrre nuove forme di subordinazione. Ancora, le donne della Costituente compresero immediatamente il pericolo contenuto nella formulazione inizialmente proposta dell’art. 51, che subordinava l’accesso alle cariche pubbliche alle “attitudini”. Maria Federici osservò con lucidità che non si può giudicare l’attitudine di una persona senza consentirle di mettersi alla prova, e grazie alla mobilitazione unitaria delle deputate quel riferimento fu eliminato.
Anche dalla lettera dell’art. 29, sulla famiglia, emerge chiaramente la prospettiva antisubordinatoria: l’obiettivo non era semplicemente garantire alla donna alcuni diritti in più all’interno della famiglia, ma mettere in discussione la struttura stessa della famiglia patriarcale, fondata sull’idea che uno dei coniugi fosse naturalmente destinato a esercitare l’autorità sull’altro. In conclusione, le Costituenti avevano compreso che la democrazia non può dirsi compiuta finché metà della popolazione continua a incontrare ostacoli che limitano il pieno sviluppo della persona. Oggi possiamo dire che quella intuizione riguarda non soltanto le donne, ma tutte le situazioni nelle quali la dignità umana rischia di essere compressa da rapporti di potere e di subordinazione. In questo senso la Costituzione continua a parlare al presente, come programma di una trasformazione ancora aperta.
Fabiana Santarsiero è dottoranda in Diritto costituzionale Università di Torino, componente della neocostituita sezione ANPI dell’Università degli Studi di Torino; la sua attività di ricerca si concentra in particolare sulle diseguaglianze che caratterizzano il diritto all’abitare nell’ordinamento giuridico italiano adottando una prospettiva di tipo intersezionale.
Foto: donne italiane in fila al seggio elettorale durante il referendum istituzionale del 2 giugno 1946. Archivio storico CGIL nazionale