Minore trattenuto in struttura per adulti: la Corte Europea dei Diritti Umani condanna l’Italia

Disposto il risarcimento danni per il ragazzo

 

La Corte europea dei diritti umani ha accertato la responsabilità dello Stato italiano per violazione degli artt. 3, 5 e 13 della Convenzione, in relazione al trattenimento di un minore straniero non accompagnato nell’ex CARA di Isola Capo Rizzuto in condizioni inadeguate all’accoglienza di minori.

 

La vicenda – raccontata dal sito di Asgi, Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione – riguarda un minore non accompagnato, cittadino burkinabè nato nel 2006, giunto in Italia come minore straniero non accompagnato il 24 giugno 2023 e immediatamente collocato presso l’ex CARA di Isola Capo Rizzuto, struttura destinata ad adulti e richiedenti asilo. Vi è rimasto per oltre cinque mesi, senza poter uscire, in condizioni di promiscuità di fatto con gli adulti nonostante una formale separazione interna, in assenza della nomina di un tutore, di qualsiasi servizio educativo, ricreativo o psicosociale.

Il 19 ottobre 2023 è stato promosso un ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c., volto a far cessare la situazione di detenzione di fatto, tuttavia, i tempi di fissazione dell’udienza si rivelavano incompatibili con l’urgenza della tutela richiesta. Persistendo la situazione lesiva, il 1° dicembre l’azione è proseguita con la presentazione di un ricorso alla Corte EDU ai sensi dell’art. 39 del Regolamento, chiedendo l’immediato trasferimento del minore in una struttura adeguata. Il 5 dicembre la Corte applicava la misura cautelare, eseguita dall’Italia il giorno successivo con il trasferimento in una struttura per minori, a riprova che i posti disponibili ci fossero.

 

La Corte ha condannato l’Italia al risarcimento dei danni a favore del minore straniero non accompagnato, ormai neo-maggiorenne, ripercorrendo puntualmente l’intera vicenda. In particolare:

 

  • rispetto all’art. 5, la Corte ha escluso qualsiasi base legale per il trattenimento e ha ritenuto del tutto insufficiente la tutela giurisdizionale interna; ha inoltre sottolineato che due mesi per fissare un’udienza cautelare per un minore illegittimamente detenuto sono incompatibili con lo standard di speditezza richiesto dall’art. 5 § 4.
  • Rispetto all’art. 3, la Corte, richiamando Darboe e Camara e M.A. c. Italia, ha ribadito che il solo collocamento di un minore non accompagnato in una struttura per adulti è di per sé problematico, e che una permanenza di oltre cinque mesi in quelle condizioni integra un trattamento inumano e degradante.
  • La violazione dell’art. 13 in combinato con l’art. 3 discende dall’ineffettività in concreto del rimedio ex art. 700 c.p.c., incapace di garantire un trasferimento tempestivo mentre la violazione era ancora in corso.

 

 


 

La decisione della Corte europea dei diritti umani del 9 aprile 2026

 

Foto da sito Garante Infanzia