Direttiva rimpatri, corsa al ribasso per i diritti delle persone

Un’analisi delle nuove norme votate dal Parlamento Europeo

 

Di Niccolò Parigini

 
Il 26 marzo scorso, il Parlamento Europeo ha adottato la sua posizione sulla riforma della Direttiva Rimpatri, il quadro normativo che disciplina il ritorno dei cittadini di paesi terzi in situazione irregolare. Il testo approvato introduce modifiche sostanziali rispetto alla proposta iniziale della Commissione europea, sollevando numerose preoccupazioni tra gli esperti di diritto internazionale e le organizzazioni impegnate nella tutela dei diritti umani. Già lo scorso settembre, sedici relatori speciali delle Nazioni Unite e il Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa avevano espresso allarme per l’orientamento restrittivo della proposta, evidenziando il rischio di una progressiva erosione delle garanzie fondamentali.
 
Uno degli aspetti più rilevanti riguarda l’ampliamento delle ipotesi di trattenimento. La nuova formulazione estende le causali di detenzione, associandole a una definizione ampia di “rischio di fuga” e a stringenti obblighi di cooperazione con le autorità. In base a queste disposizioni, le persone destinatarie di un provvedimento di rimpatrio potrebbero essere trattenute fino a due anni, o oltre. A differenza di quanto previsto dagli standard internazionali – che raccomandano la detenzione solo come extrema ratio – non sono previste esclusioni esplicite per minori non accompagnati, nuclei familiari con bambini o persone in condizioni di vulnerabilità. Il testo, al contrario, contempla espressamente la possibilità di trattenere i minori, e prevede che i migranti possano essere ospitati anche in istituti penitenziari ordinari.
 
La Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia, ratificata da tutti gli Stati membri, stabilisce che la detenzione non è mai nell’interesse superiore del minore. Numerosi organismi internazionali hanno ricordato come il trattenimento dei minori per motivi legati allo status migratorio costituisca una violazione dei principi fondamentali di protezione dell’infanzia.
Un secondo elemento di criticità riguarda il bilanciamento tra rimpatri forzati e rimpatri volontari. Le evidenze disponibili indicano che i rimpatri volontari rappresentano la soluzione più sostenibile, “economicamente vantaggiosa2 e meno dannosa per le persone coinvolte. La nuova impostazione, tuttavia, privilegia nettamente l’approccio coercitivo, riducendo i tempi previsti per la partenza volontaria e limitando l’accesso a servizi di consulenza indipendente e supporto al reinserimento.
 
Sul piano delle garanzie processuali, la posizione del Parlamento Europeo introduce elementi che sollevano interrogativi in merito al rispetto del principio di non-refoulement (non respingimento), cardine del diritto internazionale dei rifugiati. L’assenza di un effetto sospensivo automatico per i ricorsi, combinata con la riduzione dei termini per impugnare i provvedimenti, potrebbe determinare situazioni in cui le espulsioni avvengono prima che l’autorità giudiziaria si sia pronunciata. Una simile evenienza espone le persone al rischio concreto di essere respinte verso paesi in cui potrebbero subire trattamenti contrari ai diritti fondamentali.
 
Particolare attenzione merita la previsione relativa ai cosiddetti “hub di rimpatrio”, ovvero centri di trattenimento ubicati in paesi terzi. La formulazione approvata mantiene aperta la possibilità di stipulare accordi con Stati extracomunitari per il trasferimento di migranti, anche in assenza di un legame effettivo con il paese di destinazione. Esperienze pregresse di meccanismi analoghi hanno evidenziato rischi significativi: detenzione arbitraria e prolungata, vuoti di tutela giurisdizionale ed esposizione a violazioni dei diritti umani in contesti privi di garanzie adeguate. Le stesse disposizioni non escludono che nuclei familiari con minori possano essere destinati a tali strutture.
 
Un ulteriore aspetto segnalato da più parti riguarda le cosiddette “misure investigative” previste per l’esecuzione dei rimpatri. Il testo autorizza le autorità a effettuare perquisizioni domiciliari, accessi a dispositivi elettronici e controlli su beni personali. Organizzazioni impegnate nella tutela dei diritti civili hanno evidenziato come tali poteri, per la loro ampiezza, possano determinare rischi di profilazione razziale e possano scoraggiare le persone in situazione irregolare dall’accedere a servizi essenziali quali assistenza sanitaria e supporto umanitario.
 
Anche il percorso che ha portato all’approvazione della posizione parlamentare ha suscitato osservazioni sul piano procedurale. La proposta presentata dall’eurodeputato François-Xavier Bellamy (PPE), sostenuta dai gruppi ECR, PfE e ESN, è stata approvata in tempi rapidi e senza che fosse condotta una valutazione d’impatto sui diritti fondamentali. Questo nonostante le ripetute richieste in tal senso da parte di oltre 250 organizzazioni della società civile e di molteplici meccanismi ONU. Il relatore originario del fascicolo, l’eurodeputato Malik Azmani (Renew), è stato scavalcato nelle fasi finali del negoziato.
 
La riforma della Direttiva Rimpatri entra ora nella fase decisiva dei triloghi, il negoziato tra Parlamento, Consiglio e Commissione volto a definire il testo definitivo. Le posizioni in campo presentano ancora elementi di distanza, in particolare per quanto riguarda l’estensione delle misure investigative proposte dal Consiglio e le garanzie da associare ai meccanismi di esternalizzazione.
 
Gli esperti di diritto internazionale e le istituzioni europee per i diritti umani hanno più volte richiamato l’attenzione sulla necessità che qualsiasi riforma in materia di rimpatri sia accompagnata da adeguate valutazioni di impatto, da meccanismi di monitoraggio indipendenti e dal pieno rispetto degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali. La posta in gioco, nelle prossime settimane, sarà determinare se il nuovo quadro normativo saprà contemperare le esigenze di efficacia amministrativa con la tutela dei diritti fondamentali, principio fondante dell’ordinamento europeo.
 
 
 
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