Primario salvare le persone

La sentenza della Corte Costituzionale: «Non è vincolante un ordine che conduca a violare il primario ordine di salvataggio della vita umana»

 

Non è vincolante un ordine che conduca a violare il primario ordine di salvataggio della vita umana e che sia idoneo a metterla a repentaglio e non ne può essere sanzionata l’inosservanza“.

 

La sentenza della Corte costituzionale n. 101/2025 ha portato un po’ di chiarezza sulla disciplina italiana contro le ONG e il cosiddetto Decreto Piantedosi. Anche se tante altre questioni di legittimità restano aperte perché non sono state oggetto della decisione, la Corte ha espresso principi determinanti per orientare l’attività dei capitani, della pubblica amministrazione italiana e eventualmente dei giudici.

 

Asgi, l’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione ha commentato il testo della sentenza:

«La Corte ha innanzitutto riconosciuto la natura penale e il carattere punitivo della disciplina al punto da rilevare la sua “vocazione marcatamente dissuasiva” rispetto all’attività di soccorso. L’Italia deve dunque interrogarsi sulla necessità di una disciplina penale piuttosto che su una attività di reale coordinamento e collaborazione.

 

La sentenza afferma ancora che le indicazioni che devono essere rispettate dai comandanti delle navi umanitarie sono esclusivamente quelle “legalmente date” e “conformi alle regole della Convenzione di Amburgo e delle altre norme concernenti di soccorso in mare“. “L’inosservanza non può essere sanzionata in quanto tale ma in quanto abbia ad oggetto un provvedimento legittimo dal punto di vista formale e sostanziale”. 

 

Dopo avere ricostruito il quadro della normativa internazionale e l’importanza che il salvataggio si concluda in un porto sicuro in cui siano garantiti i diritti fondamentali delle persone nel più breve tempo possibile e senza gravosi oneri per il capitano, i giudici affermano chiaramente che non è vincolante pertanto un ordine che conduca a violare il primario ordine di salvataggio della vita umana e che sia idoneo a metterla a repentaglio e non ne può essere sanzionata l’inosservanza”, principio che vale tanto più in collegamento con il divieto di respingimento di cui alla Convenzione di Ginevra e il divieto di tortura e trattamenti inumani, rispetto ai quali non sono ammesse deroghe»

 

«In questo senso – conclude il testo di Asgi – la Corte offre una interpretazione del Decreto Piantedosi che, solo così, può essere ritenuta compatibile con la Costituzione e rende anche evidente che alcuna indicazione proveniente dalla Guardia costiera libica può ritenersi lecita e legalmente data».

 

Qui il testo della sentenza della Corte Costituzionale.