Il contributo di Giorgio Peyrot alla libertà religiosa

L’intervista alla giurista Ilaria Valenzi in vista del Convegno di lunedì prossimo a Roma

 

Ilaria Valenzi, ricercatrice in diritto e religione e docente presso La Sapienza Università di Roma, dipartimento Saras, ha dato alle stampe un libro importante e dal titolo “La prima attuazione dell’art. 8 della Costituzione – L’Intesa valdese e il contributo di Giorgio Peyrot”, edito da Carocci. 

 

Il volume sarà presentato lunedì 14 settembre alle 17, presso la Sala del Carroccio di Palazzo Senatorio in piazza del Campidoglio, 8 a Roma. L’incontro nasce dalla collaborazione tra il Comune di Roma e la rivista di dialogo interreligioso Confronti.

In un suo scritto dei primi anni ‘70 del Novecento Giorgio Peyrot – nel delineare l’atteggiamento dello Stato nei riguardi delle minoranze religiose in Italia – si era soffermato sul rinnovamento apportato dal Concilio Vaticano II (grazie al rilancio del dialogo ecumenico) ricordando quanto questo avesse definito già allora “una maggiore comprensione ed un più adeguato rispetto nei confronti delle minoranze religiose”. 

 

E, in effetti, dopo quel rinnovamento nato tra il 1962 e il 1965, ulteriori passi in avanti furono fatti. Non a caso Valenzi si sofferma nel suo libro, e in modo particolare, sull’articolo 8, terzo comma, della Costituzione italiana, attuato per la prima volta nel 1984, con la sottoscrizione dell’Intesa tra lo Stato e le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese (grazie al ruolo della Chiesa evangelica valdese – Unione delle Chiese metodiste e valdesi), per rimarcare quanto quell’articolo e quell’Intesa determinassero in modo inequivocabile l’affermazione della libertà religiosa e il riconoscimento dell’autonomia e dell’indipendenza degli ordinamenti confessionali nei loro rapporti con lo Stato. 

 

Evento, quello del 1984, ricordato – tra i tanti temi affrontati – la scorsa settimana in occasione del Convegno tenutosi a Torre Pellice (Torino) e dal titolo “Libertà religiosa e libertà di coscienza dal Medioevo all’età contemporanea. Ricordando Giorgio Peyrot”, una tre giorni promossa dalla Società di studi valdesi e della quale abbiamo scritto a conclusione dei lavori.

 

Giorgio Peyrot (1910-2006), docente di Diritto Ecclesiastico alla Facoltà valdese di Teologia e all’Università di Perugia, nonché libero docente all’Università di Roma “La Sapienza”, caratterizzò la sua produzione scientifica quale difensore delle minoranze e come studioso delle relazioni tra società civile e religiosa in Italia. Peyrot fece inoltre parte della delegazione della Tavola valdese che, insieme a quella governativa, elaborò l’Intesa nel 1984. 

 

A distanza di quasi mezzo secolo dall’opera complessiva di Peyrot e a vent’anni dalla sua scomparsa le chiese evangeliche continuano a riflettere e a promuovere la difesa della libertà religiosa chiedendo con forza che si possa arrivare un giorno ad una Legge Quadro in materia, perché Valenzi?

Giorgio Peyrot riteneva che, nell’anniversario dei cent’anni dalla Breccia di Porta Pia e con il mutare del clima nei confronti della condizione delle ‘minoranze religiose in Italia’, grazie anche al Concilio Vaticano II –  che aveva inserito il cattolicesimo romano in un clima distensivo proprio dei rapporti ecumenici internazionali -, fosse giunto il tempo per l’abrogazione della legislazione sui ‘culti ammessi’. Sono trascorsi ormai più di cinquant’anni da quell’auspicio che, come sappiamo, non si è mai realizzato.

Nel frattempo il tema della libertà religiosa ha cambiato volto – e più volte – nel corso del tempo e i problemi pratici che essa pone all’ordinamento delle società che vogliono definirsi democratiche si sono anch’essi declinati diversamente.

 

Se nei primi anni ’70 del Novecento Peyrot guardava principalmente alle confessioni religiose di area evangelica che avevano continuato a subire importanti discriminazioni anche a seguito dell’entrata in vigore della Costituzione e alle comunità ebraiche, oggi il fenomeno migratorio e la pluralità delle scelte individuali in tema di religione, come nell’area della non credenza, hanno portato all’attenzione politica temi antichi declinati in forma nuova.

La gestione degli spazi pubblici, il tema dei luoghi di culto, la negoziazione dello spazio pubblico con riferimento ai simboli religiosi, le scelte di conformità alle norme religiose sono questioni che riguardano il pluralismo delle democrazie, che toccano da vicino il tema degli identitarismi declinati in forma religiosa e che ci parlano della possibilità dell’incontro nelle differenze, a fronte di politiche inclusive sempre più in sofferenza”. 

 

Valenzi, l’istituto dell’intesa ai sensi dell’Art. 8, terzo comma (Cost.) è l’unico strumento nella disponibilità delle confessioni religiose diverse dalla cattolica capace di garantirne il godimento dei diritti? Articolo, tra l’altro, che ha ispirato anche il titolo del suo libro…

Il sistema italiano di relazione tra Stato e confessioni religiose – diverse dalla cattolica – si è sviluppato sulla base del modello di bilateralità pattizia, cui l’Art. 8 terzo comma Cost. fa riferimento. Rappresentanze governativa e confessionale si incontrano per la negoziazione di strumenti legislativi in grado di garantire autonomia, indipendenza e diritti di quelle confessioni.

Il sistema è diventato, nel tempo, sempre più selettivo, con un accesso limitato. Ciò ha comportato l’emergere di una crescente sperequazione tra confessioni dotate di intesa e confessioni che ne sono prive. I principi costituzionali sembrano non essere sufficienti a fronte di interventi legislativi in grado di applicarli coerentemente.

 

L’intesa non è l’unico strumento, ma è diventata suo malgrado lo strumento principale per ottenere diritti (universali) che potrebbero essere normati anche attraverso altri strumenti legislativi. La permanenza della legislazione sui ‘culti ammessi’ obbliga verso una strada poco tutelante e non sufficiente per la risoluzione di questioni sempre più specifiche e al contempo di portata generale. 

 

La produzione teologica, scientifica e giuridica di Peyrot fa emergere con forza quanto le relazioni – che intercorrono tra la società civile e quella religiosa in Italia – siano importanti. Perché l’impegno di Peyrot è stato così prezioso?

Perché è stato in grado di portare all’attenzione dell’accademia e del legislatore statale questioni essenziali legate al riconoscimento del pluralismo delle realtà confessionali in Italia.

Al lavoro di Peyrot si devono approdi giuridici fondamentali, a partire dall’elaborazione per parte confessionale di un istituto, quello dell’intesa, che l’ordinamento italiano non conosceva. Al contempo tutta l’opera di Peyrot mostra lo stretto legame tra il credente e la sua partecipazione allo svolgimento della vita democratica del Paese.

 

Come spesso si può leggere nei suoi scritti, Peyrot richiamava all’impegno per l’applicazione del disegno costituzionale come partecipazione civica, lealtà alla Costituzione e contributo all’affermazione della laicità dello Stato. Nell’ottica del suo operato di tecnico e di credente, Peyrot ha contribuito all’affermazione della legge sull’obiezione di coscienza al servizio di leva obbligatorio, alla tutela dei migranti italiani all’estero e all’esigenza della promozione di politiche plurali e accoglienti. 

 

In una fase come quella attuale di “stallo legislativo” qual è secondo lei “l’azione” più cogente da mettere in campo oggi per tutelare il pluralismo religioso?

Viviamo un momento storico di forte crisi per tutti i diritti e quello della libertà religiosa non fa certo eccezione, sebbene la sua applicazione sia sempre stata problematica.

Il nostro, tuttavia, è sempre stato un Paese in cui le scelte individuali hanno trovato una forma generale di rispetto: non abbiamo una tradizione legislativa che vieti di indossare il velo o la kippah. Oggi la questione è soggetta a importanti cambiamenti. Le politiche identitarie pretendono di fondarsi anche sulla messa in discussione delle scelte personali in tema di fede e di credenza, nella vita privata come nella loro manifestazione pubblica. I luoghi di culto, la scuola pubblica costituiscono sempre più campi di battaglia per l’affermazione di politiche di esclusione. Eppure i nostri principi costituzionali si fondano su un patto di portata opposta.

 

In questo senso parlare di libertà religiosa significa rivolgersi a tutte e tutti, come affermava Peyrot, affinché ognuno possa affermare ‘io mi trovo a casa mia’. Riformare l’iter per l’ottenimento di un’Intesa – come peraltro recentemente sembra suggerire la Corte EDU – e provvedere a legislazioni che consentano l’emersione del fenomeno della differenza confessionale, sono questioni centrali. Risolvere i problemi relativi ai luoghi di culto è certamente uno dei temi politici più urgenti. 

 

Il suo libro è una fonte preziosa per comprendere il complesso iter delle Intese che, superando di fatto i “culti ammessi”, restano tutt’oggi il più importante riconoscimento per molte confessioni religiose…

A partire dalla prima intesa del 1984, per la quale moltissimo si deve al lavoro di Giorgio Peyrot, a oggi 14 confessioni religiose hanno ottenuto un’intesa con lo Stato. Alcune importanti realtà non appartengono al mondo giudaico-cristiano: penso al buddismo e all’induismo.

 

Nel 2025 la Diocesi ortodossa romena d’Italia ha sottoscritto un’Intesa, così dotando di diritti la comunità religiosa straniera più numerosa presente in Italia. Mancano all’appello però le comunità musulmane (l’Islam). Ciò determina importanti problemi non solo di ordine tecnico, ma con risvolti politici e sociali di portata centrale. Affrontare con opportuni strumenti legislativi i rapporti con questa essenziale espressione di fede è questione che interessa il futuro di accoglienza dell’Italia e dell’Europa. 

 


Il libro

1. Introduzione. Dal fascismo alla Costituzione. La Chiesa valdese di fronte allo Stato

Di fronte al fascismo. Anticorpi ecclesiologici e autonomia confessionale di una Chiesa liberale/Legislazione sui culti ammessi/Legislazione sui culti ammessi e ripercussioni sull’ordinamento interno. La revisione del 1929/Il rapporto tra teologia e diritto: l’influenza del pensiero barthiano sulla visione dei rapporti della Chiesa valdese con lo Stato/Lo snodo del 1943/I rapporti con la Costituente/1946: il separatismo collaborazionista e le proposte di revisione della legislazione del 1929/Il 1947 e l’azione diretta sulle proposte di articolato costituzionale.

 

2. Dal 1948 agli anni Settanta

1948: linea separatista e linea concordataria di fronte al nuovo assetto costituzionale/Tra legge generale e intesa particolare: per una nuova «Legge italiana sui culti diversi da quello cattolico-romano»/L’interpretazione dell’art. 8 della Costituzione e i riflessi sugli altri ordinamenti: il caso delle comunità ebraiche/L’azione unitaria dei primi anni Cinquanta. Le intese come attuazione della libertà religiosa in regime di uguaglianza/1955: il rischio della prevalenza della risoluzione unilaterale per via autoritativa/1956-58: fattori esterni e interni incidenti sull’evoluzione del modello di relazione Stato-confessioni religiose 92Esercizi pratici di avvicinamento: piccole intese e Concilio Vaticano II/Il congresso del 1965 e la paralisi del 1967/La riforma dell’ordinamento interno e il Patto di integrazione del 1975.

 

3. Trattative

L’avvicinamento alla fase delle trattative. I documenti conclusivi di Agape del 1969/Il Sinodo del 1971 e il ritorno della tematica dell’abrogazione della legislazione sui culti ammessi. Quadro di insieme e questioni esemplificative/1973: i lavori della Commissione valdese e metodista sui rapporti tra Chiesa e Stato. Gli elementi centrali di una nuova disciplina/1976: l’annuncio da parte del governo. Il disgelamento dei rapporti e l’avvio di una nuova stagione della politica ecclesiastica italiana/Dalla nomina delle commissioni al primo stallo sulle questioni pregiudiziali/Le proposte nel merito. La stesura del primo testo di progetto di intesa nell’elaborazione del soggetto confessionale/Una trattativa rapida per un risultato dilatorio/Dal testo siglato a quello revisionato. 1978-81 ovvero un nuovo protocollo/Il testo del 4 febbraio 1978 e quello del 26 aprile del 1981 a confronto. Tra continuità e discontinuità/1981-84: ultimo atto? L’atto legislativo, la sua forma, la fase politica. Il rigetto del testo del 1981/Le indicazioni programmatiche del Governo Craxi e la stipulazione del 1984.

 

4. Osservazioni conclusive

 

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Ricordando Giorgio Peyrot

 

 

Foto di Pietro Romeo: Ilaria Valenzi