«Discriminati i Testimoni di Geova sull’Otto per mille»

La Corte europea dei diritti umani condanna l’Italia

 

Nel caso Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova contro Italia, la Corte europea dei diritti umani (Cedu) lo scorso 11 giugno ha riconosciuto all’unanimità che l’Italia ha discriminato i Testimoni di Geova. «Da più di 40 anni l’Italia nega ai Testimoni di Geova la possibilità di concludere l’Intesa con lo Stato italiano e di ricevere l’accesso al principale sistema di finanziamento statale previsto per le denominazioni religiose, accesso che invece nel frattempo è stato concesso a 13 altre confessioni» si legge in un comunicato degli stessi Testimoni. La sentenza diventerà esecutiva dopo tre mesi a decorrere dalla data in cui è stata emessa, a meno che una delle parti non presenti appello alla Grande Camera della Corte europea dei diritti umani.

 

Il comunicato dei Testimoni di Geova prosegue: «È dal 1977 che la confessione religiosa dei Testimoni in Italia chiede ripetutamente a vari governi che si sono avvicendati di ottenere l’Intesa, ovvero l’accesso al sistema principale dei rapporti finanziari tra lo Stato e le confessioni religiose.

Nel corso del tempo tre governi avevano sottoscritto il testo dell’Intesa (rispettivamente nel 2000, 2007 e 2014), ma in ognuna di queste occasioni il Parlamento non aveva approvato la legge che ne consentisse l’entrata in vigore. A ogni cambio di governo i Testimoni avevano dovuto ricominciare l’intera procedura dall’inizio. Eppure tra il 1984 e il 2021 lo Stato aveva concesso l’Intesa a 13 altre religioni, in alcuni casi nel giro di soli pochi anni. Alla luce di questi fatti, i Testimoni avevano presentato il loro caso alla Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha sede a Strasburgo, in Francia».

La Corte ha riconosciuto all’unanimità che lo Stato italiano, reiterando l’esclusione dei Testimoni di Geova dal suddetto sistema, esteso invece ad altre confessioni, ha agito in modo discriminatorio ed è venuto meno al suo dovere di neutralità e imparzialità nei confronti dei gruppi religiosi. La sentenza emessa dalla Corte include le seguenti argomentazioni:

  • “Nel suo rapporto con le varie religioni, culti e credenze, lo Stato deve essere neutrale e imparziale […], il diritto alla libertà di religione […] esclude qualsiasi valutazione da parte dello Stato della legittimità delle credenze religiose o del modo in cui esse sono espresse” (par. 59). In pratica, questo significa che lo Stato non può concedere o meno l’Intesa o l’accesso al finanziamento statale sulla base di un proprio giudizio che entri nel merito di credenze religiose.

  • Una procedura che non sia regolamentata da una norma, che non preveda termini di applicazione, che non sia soggetta a obbligo di fornire giustificazioni e che non ammetta possibilità di controllo giudiziario “comporta intrinsecamente un rischio di arbitrarietà” (parr. 78-82). Questo principio enunciato dalla Corte non richiede ulteriori commenti e si applica a qualsiasi Stato membro che adotti un analogo sistema senza adeguate garanzie.

 

La sentenza ha sancito che l’Italia ha violato l’articolo 14 (divieto di discriminazione), l’articolo 9 (libertà religiosa) e il Protocollo 1 dell’articolo 1 (protezione dei diritti patrimoniali) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Si basa sulla giurisprudenza della Corte in materia di libertà religiosa — che comprende il caso Testimoni di Geova di Mosca e altri contro Russia (2010) e Associazione religiosa di Taganrog e altri contro Russia (2022) — e costituisce un precedente per tutti i 46 Stati membri del Consiglio d’Europa.

La Corte ha stabilito che l’Italia deve pagare alla Congregazione 10.000 euro per danno morale e 8.000 euro per le spese legali.

Sul portale Showlandnews il professor Paolo Naso in un’ampia e interessante intervista commenta così la sentenza: «Era un’intesa molto costruita, molto ragionata e inserita in un pacchetto che comprendeva anche altre confessioni religiose come buddhisti e induisti», spiega Naso. «Tutte quelle intese hanno concluso il loro iter, mentre quella dei Testimoni di Geova è semplicemente sparita dal percorso parlamentare».

Da qui nasce la definizione di “intesa fantasma”. Un accordo formalmente negoziato, sottoscritto e approvato nei passaggi preliminari, ma mai arrivato al voto finale delle Camere.

Secondo Naso, non si tratta di una semplice dimenticanza amministrativa. «C’è stata una convergenza politica trasversale che ha ritenuto quell’intesa inopportuna, escludendola dal calendario parlamentare». Una scelta che oggi torna sotto i riflettori grazie alla sentenza della Corte Europea dei Diritti umani.