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Costituzione e religione

Il 22 dicembre del 1947 l’Assemblea Costituente approva (a scrutinio segreto), con 453 voti a favore e 62 contrari, la nuova Carta Costituzionale che pochi giorni dopo, il 27 dicembre è poi promulgata dal Capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola

La nuova Costituzione entrerà ufficialmente in vigore il primo gennaio 1948.

I Principi fondamentali

Art. 1

L’Italia è una Repubblica democraticafondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 5

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.

Art. 6

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art.7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.[1]

Art. 10

L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.[2]

Art. 11

L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 12

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

La religione…

«La religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato. Gli altri culti sono tollerati conformemente alle leggi». 

Quest’articolo dello Statuto albertino è rimasto in vigore sino alla Costituzione repubblicana che postula, «tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge». 

L’art. 8, co. 1, Cost., cerca di elevare anche le altre confessioni religiose allo status di quella cattolica, riconoscendo loro un «diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano» (co. 2). 

L’approfondimento video

L’intervento del professor Paolo Naso su Rai storia – Il calvario delle libertà religiosa in Italia

La lezione 

Paolo Naso. Il calvario della libertà religiosa in Italia – 1929-1984 | Lezioni di storia

Due Libri Claudiana …

Libertà religiosa oggi in Italia

Giuseppe Platone

La libertà religiosa in Italia e Europa

Gianni Long, Giorgio Spini

Valdo SpiniDiscussione del disegno di legge: norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi (2531) e delle abbinate proposte di legge: Spini ed altri; Molinari (1576-1902) (ore 9,18).

Libertà religiosa: dal sottoscala al piano nobile? 

L’intervista (del 2017) al giurista Roberto Zaccaria in merito alla proposta di una Legge Quadro per la libertà religiosa… 

Approfondimenti e contatti

La Federazione delle chiese evangeliche (Fcei) sostiene la tutela della libertà religiosa in Italia

La Fcei si propone come una struttura aperta, al servizio di tutto l’evangelismo italiano. Uno specifico settore nel quale essa esprime questa vocazione è quello della tutela della libertà religiosa: a tal fine, promuove iniziative e convegni, redige documenti, partecipa con sue rappresentanze a gruppi di lavoro per l’elaborazione di proposte di legge. In particolare, la Fcei sostiene la necessità di una legge organica sulla libertà religiosa che sostituisca la legislazione sui «culti ammessi» del 1929-30. Dal 1985 la Fcei ha promosso la costituzione di una Commissione delle chiese evangeliche per i rapporti con lo Stato (Ccers). Presieduta per Statuto dal presidente della Fcei, la Ccers si mantiene indipendente dalla Federazione, e raduna una quindicina di realtà dell’evangelismo italiano. Sin dalle sue origini la Ccers si è strutturata come sede di confronto tra le varie voci dell’evangelismo italiano su temi di comune interesse connessi ai rapporti con lo Stato e alla legislazione Stato-chiese raccogliendo esperti e rappresentanti delle diverse chiese per elaborare strategie comuni e proposte di interventi legislativi. 

Oltre alla Federazione delle chiese evangeliche in Italia con le sue chiese membro, fanno parte della Ccers le Assemblee di Dio in Italia, l’Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del settimo giorno, la Federazione delle chiese pentecostali, l’Opera delle chiese dei fratelli, la Chiesa del Nazareno, la Chiesa apostolica in Italia, la Chiesa evangelica internazionale, Alleanza evangelica italiana, Comunità cristiana Fiumi di vita, Chiesa evangelica della Riconciliazione, Unione delle chiese bibliche cristiane, Conferenza evangelica nazionale.