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Suicidio assistito, la politica faccia la sua parte

Come prevedibile si sono accese le discussioni sul tema del suicidio assistito, dopo la sentenza con la quale la Corte Costituzionale, in data 25 settembre, ha richiamato il Parlamento a svolgere il suo compito. La questione riguarda i limiti dell’art. 580 del Codice penale. Un anno fa (24 settembre 2018) la Corte, essendosi trovata di fronte alla questione sollevata dalla Corte d’Assise di Milano presso la quale era stato giudicato Marco Cappato, per aver “aiutato” a mettere in opera il suicidio, avvenuto in una clinica svizzera, di Fabiano Antoniani (azione per la quale Cappato stesso si era autodenunciato), aveva emesso un’ordinanza che invitava il Parlamento a precisare il contenuto di quell’articolo. Esso infatti, al momento, non fa sufficiente chiarezza fra i concetti di “istigazione” ovvero di “aiuto” al suicidio, e non chiarisce sufficientemente in che cosa consista l’aiuto al suicidio.

Passato un anno invano da parte del legislatore, la Corte ha ora precisato quei paletti nel cui perimetro possa venir ritenuto non punibile ai sensi dell’art. 580 chi agevoli «l’esecuzione del proposito di suicidio» di un’altra persona. Questi limiti fanno riferimento alle condizioni del paziente e prevedono che egli sia «tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli».

Era prevedibile una reazione negativa da parte cattolica, a cui peraltro si aggiunge la presa di posizione degli Ordini regionali dei Medici, i quali medici hanno «l’obbligo di dare vita e non morte».

In proposito abbiamo raccolto una dichiarazione del prof. Luca Savarino, valdese torinese, docente di Bioetica all’Università del Piemonte Orientale e coordinatore della Commissione Bioetica delle chiese battiste, metodiste e valdesi, nonché componente del Comitato nazionale per la Bioetica.

«Prima di poter dare un giudizio più preciso – dice –, sarebbe necessario leggere il testo integrale della sentenza e non solo il comunicato stampa apparso sul sito della Corte Costituzionale. Ciò che per ora sappiamo è che la Corte stabilisce il principio della non punibilità ai sensi dell’art 580 del Codice penale, al verificarsi di determinate condizioni, per chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli.

Personalmente ritengo che si tratti di un giudizio ragionevole ed equilibrato che da un lato amplia gli spazi di libertà individuali nell’ambito delle scelte di fine vita, ma dall’altro, giustamente, ribadisce che la liceità dell’aiuto al suicidio non è solo una questione di libertà individuale, ma un problema di etica medica: essa riguarda, in altre parole, esclusivamente individui affetti da patologie molto gravi». 

Quanto al rapporto con la politica, aggiunge Savarino: «È altrettanto evidente che la sentenza costituisca solo un primo passo, che richiederà un intervento legislativo che lo integri riguardo ad alcuni punti fondamentali. Il primo punto sono i criteri che la Corte stabilisce come requisiti per la non punibilità dell’aiuto al suicidio. Il criterio della dipendenza da un trattamento di sostegno vitale è troppo restrittivo e rischierebbe di rivelarsi discriminatorio nei confronti di malati affetti da patologie molto gravi, ma non dipendenti da strumenti di sostegno vitale, che non avrebbero diritto ad accedere ai programmi di suicidio medicalmente assistito. Non a caso, nessuno dei Paesi che negli anni passati ha legalizzato il suicidio medicalmente assistito lo adotta come fondamentale. Il secondo punto che richiede una precisazione riguarda le modalità pratiche di svolgimento delle procedure. La Corte giustamente raccomanda che la procedura debba svolgersi all’interno di una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, ma sostiene anche che occorre il parere favorevole di un Comitato etico territoriale. È tuttavia noto che non tutti gli Ospedali hanno un Comitato etico, e non sono chiare le modalità di composizione e di nomina dei comitati stessi». 

La parola, dunque, alla politica.

Foto di Pietro Romeo: i lavori del sinodo valdese e metodista