handgun-231699_960_720

(Il)legittima difesa

L’esigenza di fissare delle regole per la legittima difesa deriva storicamente dalla necessità di stabilire dei limiti alla vendetta che fin dagli albori della nostra civiltà disciplinava i conflitti tra individui secondo rigorosi criteri di proporzionalità. Per la prima volta il diritto di Roma antica stabilì il principio secondo cui “è lecito respingere la forza con la forza”. L’uso della forza fino all’omicidio veniva considerato legittimo purché l’aggressione fosse ingiusta, la reazione fosse immediata e, soprattutto, il pericolo fosse inevitabile e attuale. Di fatto erano due le situazioni ricorrenti: l’aggressione vis-à-vis o il ladro notturno. Ricordiamoci anche Esodo 22, 2: «Se il ladro, colto nell’atto di fare uno scasso, viene percosso e muore, non vi è delitto di omicidio». 

L’attuale riforma – appena approvata in Parlamento – sulla legittima difesa concentra la sua attenzione sulle nostre abitazioni compresi i luoghi in cui si svolgono attività commerciali, professionali o imprenditoriali. Lontano dall’abitazione la difesa è legittima – questa è la regola generale – purché ci sia la necessitàdi difendere un diritto, purché il pericolo sia attuale e l’offesa sia ingiusta e sempre che vi sia proporzione tra difesa e offesa. Qual è la novità della riforma sostenuta con lo slogan «la difesa è sempre legittima»?L’idea è semplice: chi si difende da un’aggressione nel proprio domicilio (o nelle sue pertinenze) non deve subire conseguenze penali o civili e, se si è reso necessario un processo, deve essere giudicato rapidamente e senza spese a suo carico. Ma a quali condizioni?

Le modifiche importanti sono tre: 1) Quando il ladro – uso la figura del ladro per semplificare – entra in casa nostra, la nostra reazione, con un’arma legittimamente detenuta o con un altro mezzo idoneo alla difesa, è considerata sempre proporzionata quando dobbiamo difendere la nostra vita o i nostri beni; 2) se il ladro, poi, usa violenza o ci minaccia con delle armi la reazione difensiva, qualunque essa sia, è considerata sempre legittima; 3) se, infine, abbiamo mal valutato la situazione di pericolo (a es. non si trattava del ladro ma di una persona di casa) possiamo evitare la punizione per le lesioni o l’omicidio causato se la reazione è stata provocata da un grave turbamento psichico.

Quanto al primo punto i giudici potranno anche ritenere che spezzare le ossa a un ragazzino denutrito penetrato nell’altrui abitazione – per fare un esempio significativo ma non inusuale – sia sempre proporzionato ma dovranno sempre accertare che quella reazione fosse anche necessaria: se non era necessaria dovranno condannare l’autore di quelle lesioni, interpretando la nuova norma in senso conforme alla nostra Costituzione o, se riterranno di non poterlo fare, dovranno chiedere l’intervento della Corte costituzionale.

Quanto al secondo punto le cose si complicano:possiamo uccidere il ragazzino denutrito che impugna – davanti a noi – un cacciavite utilizzato per forzare la porta d’ingresso? La nuova norma sembra consentirlo perché i giudici sono invitati a non verificare più né la proporzione tra offesa e difesa, né la situazione di obiettivo pericolo né la necessità di sacrificare una vita per la tutela di un bene economico. Se così stanno le cose è però evidente che la soluzione scelta dal Parlamento contrasta con la nostra Costituzione, che considera prioritaria la vita dell’individuo rispetto al suo domicilio e con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo per cui l’uccisione di un uomo non è contraria all’art. 2 solo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario.

Quanto al terzo punto – sempre per esemplificare: non si trattava di un ladro ma di un nipote che aveva la disponibilità delle chiavi dell’appartamento –, al di là delle difficoltà di accertamento del turbamento psichico, si ripropongono le stesse obiezioni fondate sulla incommensurabilità del diritto alla vita rispetto al diritto di proprietà, che per definizione è diritto di escludere altri dalla nostra casa, non di “uccidere altri”.

Il giorno dell’approvazione della legge è stato detto che «è un giorno bellissimo per gli italiani» ma i dati statistici dicono che nel 2017 i processi celebrati nei Tribunali italiani nei quali si discuteva della legittima difesa sono stati solo 14: non è noto quanti siano gli stranieri che hanno beneficiato di quella norma. Come si vede, si tratta di una enfatizzazione creata ad arte di un fenomeno del tutto marginale.

Non marginale è il fenomeno dei furti nelle abitazioni, che si contiene rafforzando le serrature o il controllo sociale fondato sulla solidarietà tra gli abitanti del territorio. Se c’è un fenomeno criminale spaventoso che si consuma dentro le mura di casa sono – come è noto – i femminicidi per i quali il nostro governo, attraverso il Codice Rosso, pensa di risolvere tutto a costo zero aumentando le pene e inondando le Procure di denunce. L’unica cosa sensata non la fa: istituire dei servizi di assistenza e protezione per le vittime diffusi in tutto il paese. 

Per questo l’unico messaggio chiaro che viene lanciato da questo governo è: cari cittadini difendetevi da soli!