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41 bis, pena o vendetta?

Due anni di visite, undici strutture visitate e oltre 750 persone incontrate. Sono questi i numeri del lavoro svolto dal Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, Mauro Palma, a proposito del regime detentivo 41 bis, spesso chiamato semplicemente “carcere duro”, pubblicati lo scorso 7 febbraio.

 

Si tratta di un regime speciale istituito nel 1986 nel quale si prevede la possibilità per il Ministro della giustizia di sospendere l’applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti, in casi eccezionali. «Sono sottoposti al 41 bis – racconta Mauro Palma – coloro che rispondono di reati di associazione criminale, quindi associazione criminale di tipo mafioso, di tipo camorristico, della ‘ndrangheta: insomma, coloro che non hanno commesso reati in quanto singolo ma in quanto appartenenti a un’organizzazione che controlla anche territori, che definisce uccisioni, racket e fatti di questo genere, quindi reati di tipo associativo di grandi organizzazioni criminali». L’obiettivo principale del 41 bis è la restrizione delle comunicazioni dei detenuti con le organizzazioni criminali operanti all’esterno, ma anche i contatti tra appartenenti alla stessa organizzazione criminale all’interno del carcere e i contatti tra gli appartenenti a diverse organizzazioni criminali, così da interrompere i legami e le possibili linee di comando costruendo, aggiunge Palma, «un muro divisorio, un elemento di impermeabilità in modo che si interrompa questo tipo di comando».

 

Tra i provvedimenti previsti dalla legge spicca l’isolamento nei confronti degli altri detenuti: chi è sottoposto a questo regime non può accedere agli spazi comuni del carcere ed è situato in una camera di pernottamento singola. Inoltre, l’ora d’aria è limitata a due ore al giorno e anche questa è in regime di isolamento e il detenuto è sorvegliato da un corpo speciale di polizia penitenziaria. Ma l’isolamento si rivolge anche all’esterno: i colloqui con i familiari sono limitati a uno al mese, sono vietati i contatti fisici e sulla posta in uscita e in entrata vige il visto di censura.

 

Tuttavia, la sospensione delle normali condizioni detentive e la necessità di particolare rigidità non possono avvenire fuori dal diritto costituzionale. Nel rapporto del Garante si parla quindi di “gravi criticità”, perché in alcuni casi sembra essere in discussione il principio di rieducazione dei detenuti, garantito dalla nostra legge fondamentale. Una eccessiva severità, anche nell’applicazione del regime 41 bis, non rispetta quindi gli scopi della condizione detentiva, soprattutto nella prospettiva di un reinserimento nella società. «Se il regime – aggiunge Palma – diventa un sistema in cui si vogliono aggiungere delle afflizioni aggiuntive, un qualcosa in più di tipo punitivo rispetto alla privazione della libertà e questo qualcosa in più non si giustifica dal punto di vista dell’interruzione della comunicazione ma è una mera afflizione, allora siamo in contrasto con la finalità rieducativa della pena».

 

Nel comunicato che accompagna il rapporto è possibile leggere che «le principali criticità riscontrate riguardano in primo luogo le situazioni soggettive relative alle reiterate proroghe del regime e all’inserimento di taluni in “aree riservate” che finiscono per costituire un regime nel regime e sulle quali il Garante nazionale ha già espresso perplessità nelle sue passate Relazioni al Parlamento». A destare preoccupazione non è però il sistema nel suo complesso, ma una serie di casi specifici e la grande difformità di applicazione da istituto a istituto. È lo stesso Garante a chiarire che «in taluni istituti la finalità, che è il limite, è mantenuta e il limite è rigorosamente rispettato. In altri ci sono a volte delle aggiunte che lasciano molta perplessità». L’esempio più evidente in questo senso è relativo alla concezione delle misure per evitare i contatti con l’esterno: «in un istituto – racconta Palma – ho trovato cinque sbarramenti alla finestra. C’era prima una rete, poi un’altra rete e così via. A quel punto non filtra più la luce, quindi probabilmente l’interpretazione della non comunicazione è stata fatta in un modo tale da andare ad aggredire dei bisogni essenziali dell’individuo».

Certo, di fronte a reati di tipo mafioso, che rappresentano un problema endemico per l’Italia e una delle maggiori reali minacce al nostro Paese, è quasi naturale pensare che non ci sia garanzia che tenga e che l’idea di “far marcire in carcere” una persona sia una buona idea. Eppure, è proprio la nostra Costituzione a tracciare quel limite tra pena e vendetta che non può mai essere superato, nemmeno di fronte a casi-limite. Inoltre, non tutti coloro che sono detenuti all’interno del regime del 41 bis sono ergastolani: anzi, solo 363 di essi e quattro delle dieci donne hanno una posizione giuridica definitiva. Coloro che scontano una pena temporanea, spiega Palma, «prima o poi torneranno alla società» e quindi «è interesse della società che tornino con un atteggiamento diverso, con un’interruzione di rapporti, è interesse della società che compiano un percorso in carcere, che non siano soltanto segregati. C’è innanzitutto una necessità per la sicurezza della società stessa perché prima o poi ritorneranno al contesto esterno e devono tornare in maniera tale da avere rotto i collegamenti e aver intrapreso una revisione del proprio percorso. Quindi rispetto a loro non ci preme solo chiudere la chiave, ma anche costruire un percorso». Ma se questo ragionamento sembra lineare per chi ha di fronte una pena temporanea e la prospettiva di un reinserimento, come si colloca nei confronti di un regime definitivo? «La finalità costituzionale della pena – conclude il Garante Mauro Palma – non si interrompe: la pena, dice la nostra Costituzione,  deve comunque tendere alla rieducazione del condannato. Sarà una rieducazione interna che probabilmente diminuirà le tensioni nel carcere, però la finalità costituzionale non cessa di essere da applicare per tutti, anche per coloro che hanno commesso dei reati gravissimi, in condizioni di assoluta sicurezza».