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Il regolamento di Dublino si può superare?

Quando si parla di migrazioni non esistono fine settimana. Gli ultimi giorni hanno portato ancora una volta notizie di persone morte o disperse nelle acque del Mediterraneo: secondo le testimonianze locali, un gommone diretto verso l’Europa è affondato al largo delle coste libiche, 60km a est di Tripoli, causando la morte di 8 persone, mentre sono 52 quelle disperse. Nella sola giornata di sabato sono state 1.650 le persone tratte in salvo in numerose operazioni di soccorso, ma la sensazione rimane quella di una generale impotenza, aggravata da norme e regolamenti che lasciano sempre ai Paesi che si affacciano sul Mediterraneo la gestione del fenomeno migratorio. I problemi per chi attraversa il Mediterraneo e per chi cerca in generale di raggiungere l’Unione europea, infatti, non si esauriscono con il superamento dei pericoli in acqua: la Convenzione di Dublino, spesso definita anche “regolamento”, è stata firmata nel 1990 da 12 Paesi dell’Unione europea e riguarda il processo per chiarire quale Stato debba esaminare la domanda ed eventualmente fornire asilo a rifugiati e richiedenti asilo. Lo Stato che si fa carico della domanda e dell’accoglienza è il primo in cui il rifugiato mette piede, ma dalla crisi della “rotta balcanica” del 2015 a oggi l’inadeguatezza di queste norme è emersa in modo sempre più evidente, fino al punto di aprire contenziosi tra Stati per l’attribuzione della responsabilità.

In particolare, il caso nasce dai ricorsi presentati alla Corte di Giustizia dell’Unione europea da Slovenia e Austria a proposito delle richieste di protezione internazionale avanzate ai due Paesi rispettivamente da un cittadino siriano e da due famiglie afghane, persone che avevano raggiunto questi Paesi dopo aver attraversato la Siria, la Turchia e, percorrendo la “rotta balcanica”, dopo aver attraversato la Croazia. Nel ricorso alla Corte, Austria e Slovenia sostengono di non dover essere loro a occuparsi delle richieste d’asilo presentate dai profughi, visto che questi avrebbero attraversato illegalmente i confini esterni dell’Unione europea.

Tuttavia, secondo Eleanor Sharpston, avvocato generale presso la Corte di Giustizia dell’Unione europea, le circostanze eccezionali che segnarono l’arrivo in Grecia attraverso l’Egeo di un numero enorme di uomini, donne e bambini, fa sì che non si debba applicare il regolamento di Dublino, evitando così che sia il Paese di primo ingresso a farsi carico dei migranti e consentendo invece loro il transito verso lo Stato dell’Unione nel quale poi presentano richiesta di asilo.

«L’avvocato generale – spiega Caterina Bove, avvocata e collaboratrice di Asgi, l’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione – si sofferma su un punto in particolare: il regolamento di Dublino, secondo lei, andrebbe interpretato in un senso preciso se parliamo di singole persone che scappano dal proprio Paese, ma quando ci troviamo di fronte ad arrivi giornalieri che in alcuni casi hanno toccato picchi di 1000, 2000 o 3000 persone, in Serbia prima e in Croazia poi, non possiamo applicare lo stesso criterio per determinare qual è lo stato competente a esaminare una domanda di asilo».

Qual è questo criterio?

«È quello secondo cui quando un cittadino di un Paese terzo varca in maniera irregolare la frontiera di uno Stato europeo, quello Stato sarebbe competente a esaminarne la domanda di asilo. Quando si tratta di migliaia di persone, quello Stato che per posizione geografica si trova in una condizione di svantaggio ma che deve comunque aprire le proprie porte per poter rispettare comunque la Convenzione di Ginevra, si trova a dover scegliere se violare questa Convenzione oppure se accogliere tutto in una volta migliaia di persone, con problemi legati proprio al rispetto del Regolamento di Dublino. Il ragionamento che fa l’avvocato Sharpston rispetto alla Croazia, che in entrambi i casi era il Paese con le competenze, è interessante, e va oltre questo singolo caso perché si rifletterà anche sull’Italia, che in questo momento è lo stato geograficamente più esposto agli arrivi dal Mediterraneo. Secondo Sharpston, quando tutte queste persone varcano uno Stato in maniera che è certamente irregolare, ma che discende da una crisi umanitaria, allora quell’ingresso non può essere considerato per davvero irregolare. Nel caso specifico, inoltre, la Croazia aveva favorito l’attraversamento del proprio Paese anche fornendo degli autobus e pagando i biglietti alle persone per arrivare in Slovenia e poi passare oltre, quindi difficilmente si può dire che la Croazia avesse ritenuto irregolare il loro passaggio».

Possiamo dire addirittura che la Croazia abbia agevolato il transito?

«Certo. È vero che non ha neanche identificato queste persone, ma in ogni caso l’attraversamento e la provenienza da Siria, Iraq e Afghanistan era chiaro, perché le persone arrivavano dalla Grecia, che ancora oggi non è considerato nell’ambito del Regolamento di Dublino, e poi dalla Serbia erano transitate dalla Croazia, che non ha potuto dire di non esserne responsabile, ma ha dovuto riconoscere che effettivamente quelle persone erano entrate prima di arrivare in Slovenia e Austria in Croazia, però d’altra parte la Croazia si era trovata a dover gestire da sola tutti questi arrivi come prima frontiera dell’Ue».

Questo è soltanto un parere non vincolante. Ma che cosa cambia in pratica?

«Bisogna attendere la sentenza e vedremo che cosa dirà la Corte. Non credo che si impiegherà poco tempo a emettere questa sentenza, perché è un nodo centrale di Dublino e riguarda non soltnato i Paesi della “rotta balcanica”, ma anche, tra gli altri, l’Italia e la Spagna. Insomma, vediamo cosa ci dirà e poi ne riparleremo».

Se il parere di Sharpston dovesse essere quello della Corte, che cosa cambierebbe per il regolamento di Dublino?

«Innanzitutto c’è già un progetto di riforma di questo regolamento, ma non è ancora completo. A mio avviso sarebbe opportuno che questo concetto venisse effettivamente interpretato così. Certo, non si potrebbe lasciare alla scelta casuale delle persone la determinazione dello Stato membro responsabile di una domanda d’asilo, altrimenti tutti vorrebbero andare in Germania o in Svezia e questo criterio poi non reggerebbe più, però se a questa interpretazione si abbinasse una distribuzione delle persone tra gli Stati, magari dando uno spazio privilegiato alla scelta della persona e soprattutto ai contatti di quella persona in un certo Paese, allora questo regolamento verrebbe sicuramente utilizzato in maniera più appropriata».

Immagine: Unsplash via Pixabay