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Cognome materno al figlio, 40 anni di battaglie

La prima volta che in parlamento si è parlato di attribuzione del doppio cognome al figlio risale a 40 anni fa

Fino a oggi

In caso di matrimonio:

– sempre cognome del padre: Non esiste norma specifica a riguardo, ma si desume da una serie di norme del codice civile in tema di matrimonio e figli

– possibilità aggiunta cognome materno secondo Dpr n.396 del 3 novembre 2000 . Necessaria lettera motivazionale da parte del figlio maggiorenne o dei genitori al prefetto. Si può aggiungere cognome se la madre è personaggio celebre e suo cognome può dare giovamenti al figlio, oppure per ragioni sentimentali o affettive, o per rischio di derisioni. Nel 2010 su 1.645 richieste vi sono state 1.529 autorizzazioni e 116 dinieghi

In caso di coppie non sposate:

– sempre cognome del padre (articolo 262 codice civile)

-cognome della madre se padre non riconosce subito il figlio, ma solo in un secondo momento, quindi si avrà doppio cognome

In caso di un genitore di nazionalità estera:

– figlio può richiedere applicazione delle norme anche del paese in cui risiede il genitore straniero

Sentenza Corte Costituzionale Novembre 2016

– Illegittima la norma che prevede l’automatica attribuzione del cognome paterno al figlio, in presenza di una diversa volontà dei genitori.

Si fa riferimento a giudizio del 7 gennaio 2014 della Corte europea per i diritti dell’uomo che ha stabilito che l’attribuzione automatica del cognome del padre è una chiara discriminaziona basata sul sesso, in particolare dell’articolo 8 e del 14 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo.

Già ne 1995 e nel 1998 in Consiglio d’Europa aveva chiesto agli stati membro di adeguare le proprie norme, e una altra sentenza della Consulta nel 2006 aveva già a sua volta non coerente con i principi costituzionali l’attribuzione del solo cognome paterno

Si tratta quindi di sentenze, manca una legge quadro

Legge su cognome dei coniugi e dei figli in attesa del voto del senato dopo il sì della camera

– Proposta di legge presentata il 20 marzo 2013. Approvata dalla Camera dei Deputati in data 27 settembre 2014 con 239 si, 92 no e 69 astenuti.

Arenata da allora, il Senato non l’ha mai votata.

Cosa prevede la nuova legge:

– alla nascita il figlio protrà avere il cognome del padre, o della madre o di entrambi i genitori. Se non vi è accordo fra i genitori il figlio avrà entrambi i cognomi in ordine alfabetico

– la nuova legge vale sia per i figli nati all’interno del matrimonio che per quelli nati fuori dal matrimonio

– trasmissibilità del cognome: chi ha due cognomi può trasmetterne al figlio no soltanto a sua scelta

– stesse norme valenti anche per figli adottati

Immagini: via pixabay.com