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Una nuova legge per il turismo extra-alberghiero

La Giunta regionale ha deliberato un disegno di legge sull’ospitalità alternativa a quella tradizionale alberghiera; sono più di un milione i visitatori che scelgono queste forme ricettive. Il Piemonte avrà una nuova normativa per bed & breakfast, affittacamere, case vacanza, residenze di campagna, residence, ostelli e strutture analoghe. La Giunta regionale ha infatti deliberato un disegno di legge che punta a riorganizzare questo modello di ospitalità sempre più diffuso nella nostra regione cui il Pinerolese non è estraneo.

In Piemonte si contano oggi circa 50.000 posti letto di tale tipologia; insieme agli ulteriori 60 mila posti nelle altre realtà contabilizzate dall’Osservatorio Turistico Regionale nella categoria dell’extralberghiero – campeggi, villaggi turistici e agriturismi – rappresentano la scelta di soggiorno per oltre un milione di visitatori, circa un quarto di quelli che giungono in Piemonte. Il settore agrituristico ha invece da poco più di un anno una nuova normativa di riferimento.

La legge regionale di riferimento era la 31 del 1985 e dunque una revisione che andasse incontro alle ultime leggi nazionali, si imponeva.

Gli obiettivi principali, secondo la Regione, sono quelli «di adeguare modelli e denominazioni ai parametri del mercato turistico internazionale, nonché far emergere possibili situazioni di illegalità e abusivismo».

Una delle novità più rilevanti riguarda le strutture tipicamente a conduzione famigliare, come b&b e affittacamere, per le quali la nuova norma detta i confini entro cui possono essere gestite in forma non-imprenditoriale. Per i b&b la soglia è fissata a tre camere, al di sopra delle quali sarà necessario disporre di una partita Iva dedicata, con un limite massimo di sei stanze, oltre cui non si può essere annoverati in tale categoria.

Per gli affittacamere invece il servizio potrà essere esercitato in modo non imprenditoriale se svolto in forma occasionale e non continuativa e in non più di due appartamenti posti nello stesso stabile, con un massimo di tre camere e sei posti letto.

Il disegno di legge prevede inoltre la possibilità di utilizzare definizioni quali «rooms rental» e «guest house», mentre gli esercizi di affittacamere annessi al ristorante del titolare e posti nello stesso immobile, potranno chiamarsi «locanda».

Altro ambito in cui la norma interviene è quello delle locazioni turistiche: l’affitto di una abitazione, per essere considerato attività ricettiva, dovrà disporre di servizi quali fornitura e cambio biancheria, ricevimento ospiti, assistenza in camera ecc. in assenza dei quali l’attività verrà considerata di mera locazione abitativa.

Fra gli ulteriori elementi innovativi vi è poi la regolamentazione delle «residenze di campagna» o «country house», che riguarda ville padronali, casali o case coloniche in luoghi di valore naturalistico e paesaggistico, al di fuori dei centri urbani, in comuni sotto i 10.000 abitanti, gestite in forma imprenditoriale, non annesse a un’azienda agricola e non gestite da un imprenditore agricolo, con camere o con appartamenti con cucina fino ad un massimo di dieci posti letto.